Argomenti di Attualità

Rapida analisi, dal nodo del "controllo" fino allo stop all'IVAFE, passando per la riforma del Trust di Jersey

1. Trasferimento di Quote e Agevolazioni Fiscali: Il Nodo del “Controllo”

Le recenti ordinanze della Corte di Cassazione (nn. 6614 e 6616 del 19 marzo 2026) hanno chiarito i confini dell’esenzione dall’imposta di successione e donazione per il passaggio di quote societarie (Art. 3, comma 4-ter, D.lgs 346/1990).

  • Il requisito cardine: Per godere dell’esenzione, il beneficiario (coniuge o discendente) deve acquisire o integrare il controllo di diritto della società (maggioranza dei voti in assemblea ordinaria).
  • Il caso della nuda proprietà: La Cassazione ha stabilito che l’agevolazione non spetta se il donante trasferisce la nuda proprietà ma si riserva il diritto di voto sulla ripartizione degli utili.
  • Controllo “pieno” e non frazionato: Il controllo deve riguardare l’assemblea ordinaria nel suo complesso. Se il beneficiario non può decidere sugli utili, manca un potere essenziale e l’esenzione decade.
  • Estensione alle S.r.l.: Sebbene il codice civile non distingua nettamente tra assemblea ordinaria e straordinaria per le S.r.l., si applicano gli stessi criteri previsti per le S.p.a.

Domanda chiave: È possibile ottenere l’esenzione fiscale se il donante mantiene il diritto di voto sulla distribuzione dei dividendi? No, perché tale riserva impedisce al beneficiario di acquisire il controllo “pieno” richiesto dalla legge.

2. Riforma del Trust di Jersey: Più Poteri al Disponente

Il 20 marzo 2026 è entrata in vigore la Trusts (Jersey) Amendment Law 2026, una riforma cruciale dato che la legge di Jersey è tra le più utilizzate nei trust italiani.

  • Governance e partecipazioni: Il disponente può ora riservarsi poteri più incisivi nella gestione delle società partecipate dal trust, anche attraverso strutture complesse a più livelli (assetti multilivello). Può impartire direttive su nomina e revoca degli amministratori.
  • Cessazione anticipata: È diventato più difficile chiudere un trust in anticipo. Se esistono “beneficiari potenziali” (anche solo eventuali), i beneficiari attuali non possono deciderne la chiusura.
  • Continuità del Trustee: Un trustee unico che decide di dimettersi non decade finché non viene nominato un successore, evitando vuoti di gestione nel patrimonio.
  • Responsabilità verso i terzi: La tutela per chi contratta con il trust si riduce. Non è più necessaria la “conoscenza effettiva” di un abuso del trustee per perdere la protezione; basta che il terzo potesse accorgersene usando l’ordinaria diligenza.

Domanda chiave: Qual è il vantaggio principale per un imprenditore che istituisce un trust di Jersey dopo la riforma? La possibilità di mantenere un controllo diretto sulla governance delle proprie aziende (nomina amministratori) senza invalidare la struttura del trust.

3. Beneficiari di Trust Esteri: Stop all’IVAFE

L’Agenzia delle Entrate (Risposta n. 84 del 25 marzo 2026) ha fornito un chiarimento fondamentale per i residenti italiani beneficiari di trust trasparenti negli Stati Uniti.

  • Esclusione IVAFE: Il beneficiario residente in Italia non deve pagare l’IVAFE sulle attività finanziarie del trust se non ha poteri di gestione, disposizione o diritti diretti sul capitale.
  • Titolarità vs Beneficio: L’imposta colpisce chi “detiene” le attività. Nel trust, la titolarità è del trustee. Se il beneficiario ha solo diritto a percepire i redditi, non scatta il presupposto impositivo.
  • Persistenza del monitoraggio fiscale: Anche se non si paga l’IVAFE, resta obbligatorio compilare il Quadro RW della dichiarazione dei redditi per indicare il valore della propria posizione nel trust estero.

Domanda chiave: Il beneficiario “trasparente” di un trust USA deve pagare le tasse sulle attività finanziarie estere del fondo? No ai fini IVAFE, ma deve comunque dichiarare la posizione nel quadro RW per finalità di monitoraggio.

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